TARIFFE
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, meglio noto come “decreto Bersani”, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abolito i “minimi tariffari” ed introdotto la possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità.
Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 16.12.2006, ha modificato il Codice Deontologico per adeguarlo alla nuova normativa. Nel rispetto della legge e di quanto disposto dal CNF l’Avvocato Agatino Scaringi intende sottoporre, esclusivamente alla propria clientela, varie proposte di accordi tariffari, che dovranno in ogni caso risultare ad atto scritto:
Materia Stragiudiziale.
- L’Avv. Scaringi, per la materia stragiudiziale (contratti, assistenza in pratiche di successione, sinistri, ecc.) può concordare, per iscritto, a richiesta del Cliente, una tariffa oraria variante da un minimo di Euro 100,00 per ora o frazione di ora superiore a ½, sino ad un massimo di Euro 250,00, oltre CPA, IVA ed oltre al solo rimborso spese documentate. La tariffa oraria viene applicata anche per le sessioni in studio con il Cliente.
- Per l’attività continuativa di consulenza consistente in pareri orali o scritti che non comportino informativa o studio particolare, da evadere entro 72 ore (esclusi i festivi) dalla richiesta del Cliente via fax o via mail, lo Studio legale Scaringi può concordare con il Cliente un forfait annuo variante da un minimo di Euro 2.500,00 ad un massimo di Euro 8.000,00, oltre CPA, IVA e con esclusione di qualsiasi rimborso spese.
La convenzione prevede anche l’applicazione di tariffe forensi agevolate per il Cliente, nel caso di pratiche giudiziali.
Modello 2.
Materia Giudiziale.
1) Contratto tipo secondo tariffe
2) Contratto tipo secondo tariffe (2° opzione)
3) Contratto tipo compenso forfetario
4) Contratto tipo tariffa oraria
5)
Contratto tipo con patto di quota lite
6)
Contratto tipo secondo tariffe con palmario
7) Contratto tipo con compenso forfetario e palmario
Si precisa che questi tipi di contratto possono essere utilizzati anche per l’attività stragiudiziale.
TARIFFE PENALI
Articolo 1 – Criteri generali –
1. Per la determinazione dell' onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e della importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell' opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell' esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o la importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e la entità della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell' ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni corrispondenza e sessione; ogni volta che, nei diversi momento del giudizio, viene compiutà l’attività di esame e studio; per ogni attività di investigazione difensiva; per ogni accesso o attesa; per ogni atto o attività con la partecipazione e assistenza del difensore; per ogni scritto difensivo.
Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice partecipazione ; una integrazione in caso di attività difensive, indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima;una ulteriore integrazione in caso di discussione orale. La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).
5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono iderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all' effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.
Articolo 2 – Giudizi non compiuti –
1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.
1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino a un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta unione, e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l’esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l’avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
Articolo 4 – Trasferte –
1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l’avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.
Articolo 5 – Parte civile –
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti nella tariffa civile.
Articolo 6 – Rimborsi –
1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli artt. 4 e 8, spetta al difensore ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, ecc.).
Articolo 7 – Praticanti abilitati –
1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti al Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
Articolo 8 – Spese generali –
1. All’avvocato ed al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull’importo dei suoi onorari.